Dipartimento dei Servizi Finanziari

Ago 7, 2021
admin

L’Ufficio del Consiglio Generale ha emesso il 26 ottobre 2001 la seguente opinione informale, che rappresenta la posizione del Dipartimento delle Assicurazioni dello Stato di New York.

Re: Inclusione di una liberatoria in un modulo di prova di perdita

Domanda presentata:

La legge sulle assicurazioni di New York permette l’inclusione di una liberatoria in un modulo di prova di perdita?

Conclusione:

Nulla nella legge sulle assicurazioni di New York vieta l’inclusione di una liberatoria in un modulo di prova di perdita, purché tale liberatoria non sia più ampia della portata dell’accordo ai sensi del N.Y. Comp. Codes R. & Regs. § 216.6(g) (1998) (Reg. 64).

Fatti:

Un perito pubblico afferma che spesso riceve dichiarazioni giurate e moduli di prova di perdita che contengono un linguaggio di rilascio che ritiene essere in violazione della legge sulle assicurazioni di New York. Il seguente è un esempio che è stato fornito al Dipartimento di tale linguaggio, che il regolatore pubblico dichiara essere rappresentativo del linguaggio che è tipicamente usato:

RILASCIO E AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTO

Il sottoscritto riconosce che la riparazione o la sostituzione della perdita e dei danni risultanti da __________ che si sono verificati il ___ giorno di __________ o intorno ad esso sono stati effettuati con sua piena soddisfazione e accetta che il pagamento della somma di ________ dollari ($__________) da parte della Compagnia __________ di a __________ costituisca un pieno adempimento dell’obbligo dell’Assicuratore ai sensi della sua politica.

In considerazione di tale pagamento la compagnia __________ è qui scaricata e liberata per sempre da ogni e qualsiasi rivendicazione e richiesta ai sensi della sua polizza n. __________ risultante dal verificarsi della perdita sopra descritta.

Alla fine del “rilascio e dell’autorizzazione del pagamento” che formulano ci sono spazi in bianco supplementari per la data della firma, la condizione in cui tale firma ha accaduto, la firma degli assicurati, una firma del testimone e una firma dei mortgagees.

Il regolatore pubblico sostiene che l’inclusione di tale lingua in una dichiarazione giurata e prova della forma di perdita è violativa di N.Y. Ins. legge § 3407 (McKinney 2000) e N.Y. Comp. Codes R. & Regs. tit. 11, § 216.6(g) (1998) (Reg. 64). Il perito pubblico non è stato in grado di trovare alcuna giurisprudenza che sia di supporto su questo punto. Si presume che l’inchiesta dei regolatori pubblici si riferisca specificamente ai contratti di assicurazione della proprietà/casualty basati sul relativo riferimento a N.Y. Ins. legge § 3407, che si applica soltanto ai contratti di assicurazione della proprietà/casualty. Inoltre, basato sul riferimento dei regolatori pubblici a N.Y. Comp. Codes R. & Regs. tit. 11, § 216.6(g) (1998) (Reg. 64), si presume che la sua indagine non si riferisca ai tipi di assicurazione esclusi da N.Y. Comp. Codes R. & Regs. tit. 11, § 216.2 (2000) (Reg. 64), che afferma in parte rilevante:

§ 216.2 Applicabilità

Questa parte si applica a tutti gli assicuratori autorizzati a fare affari in questo Stato.

(a) Non è applicabile alle polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro emesse ai sensi delle disposizioni della sezione 1113(a) (15) della legge sulle assicurazioni; assicurazione del credito emessa ai sensi delle disposizioni della sezione 1113(a) (17); assicurazione del titolo emessa ai sensi delle disposizioni della sezione 1113(a) (18); l’assicurazione per la navigazione interna rilasciata ai sensi delle disposizioni dell’articolo 1113(a) (20); a meno che tale assicurazione sia soggetta alle disposizioni dell’articolo 3425 della legge sulle assicurazioni; e l’assicurazione per la navigazione oceanica rilasciata ai sensi delle disposizioni dell’articolo 1113(a) (20) e (21).

Analisi:

N.Y. Ins. Law § 3407(a) (McKinney 2000) afferma:

Il fallimento di qualsiasi persona assicurata contro la perdita o il danno alla proprietà sotto qualsiasi contratto di assicurazione, emesso o consegnato in questo stato o che copre la proprietà situata in questo stato, di fornire prove di perdita all’assicuratore o agli assicuratori come specificato in tale contratto non invalida o diminuisce qualsiasi richiesta di tale persona assicurata sotto tale contratto, a meno che tale assicuratore o tali assicuratori, dopo tale perdita o danno, diano a tale assicurato un avviso scritto che esso o essi desiderano che tale assicurato fornisca le prove di perdita a tale assicuratore o tali assicuratori su un modulo o moduli in bianco adeguati. Se l’assicurato fornisce le prove del danno entro sessanta giorni dal ricevimento di tale avviso e di tale modulo o moduli, o entro un periodo di tempo più lungo specificato in tale avviso, si ritiene che tale assicurato abbia rispettato le disposizioni di tale contratto di assicurazione relative al tempo entro il quale le prove del danno sono richieste. Né l’invio di tale avviso né la fornitura di tale modulo o moduli in bianco da parte dell’assicuratore costituiranno una rinuncia a qualsiasi stipulazione o condizione di tale contratto, o un’ammissione di responsabilità ai sensi dello stesso.

Nulla in questa sezione vieta l’inserimento di una liberatoria in un modulo di prova di perdita.

N.Y. Comp. Codes R. & Regs. tit. 11, § 216.6(g) (1998) (Reg. 64) afferma:

(g) Assegni o cambiali per il pagamento dei sinistri; liberatorie. L’assicuratore non può emettere assegni o cambiali in pagamento di un sinistro di prima parte o di un suo elemento, derivante da una polizza soggetta a questa Parte, che contenga un linguaggio o una disposizione che dichiari espressamente o implicitamente che l’accettazione di tale assegno o cambiale costituisca una liquidazione definitiva o una liberazione di qualsiasi o tutti gli obblighi futuri derivanti dal sinistro. Nessun assicuratore può richiedere l’esecuzione di una liberatoria su una richiesta di risarcimento di primo grado o di terzi che sia più ampia della portata della liquidazione.

N.Y. Comp. Codes R. & Regs. § 216.6(g) (1998) (Reg. 64) proibisce l’inclusione di una liberatoria solo su assegni e cambiali. Pertanto, l’inclusione di una liberatoria in un modulo di prova di perdita non viola la legge sulle assicurazioni.

N.Y. Comp. Codes R. & Regs. § 216.6(g) (1998) (Reg. 64), tuttavia, vieta agli assicuratori di richiedere l’esecuzione di una liberatoria su una richiesta di risarcimento che è più ampia della portata dell’accordo. Al fine di garantire che la liberatoria non sia più ampia della portata della transazione, la liberatoria deve descrivere la richiesta con specificità. Inoltre, la liberatoria deve includere una spiegazione e un calcolo dei pagamenti che l’assicuratore effettuerà per la liquidazione del sinistro. Il Dipartimento ha avvisato gli assicuratori di conseguenza.

Per ulteriori informazioni potete contattare l’avvocato Sally Geisel all’ufficio di New York City.

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