NAFTA – Capitolo 2

Ago 29, 2021
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Accordo nordamericano di libero scambio

Capitolo due: Definizioni generali

Articolo 201: Definizioni di applicazione generale

    1. Ai fini del presente accordo, salvo indicazione contraria:

      Commissione significa la Commissione per il Libero Scambio istituita ai sensi dell’articolo 2001(1) (La Commissione per il Libero Scambio);

      Codice di valutazione doganale significa l’Accordo sull’attuazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, comprese le sue note interpretative;

      giorni significa giorni di calendario, compresi i fine settimana e le festività;

      impresa significa qualsiasi entità costituita o organizzata secondo la legge applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà privata o statale, comprese società, trust, società di persone, imprese individuali, joint venture o altre associazioni;

      Impresa di una Parte: un’impresa costituita o organizzata secondo il diritto di una Parte;

      esistente: in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo;

      Principi contabili generalmente accettati: il consenso riconosciuto o un sostegno autorevole sostanziale nel territorio di una Parte in materia di registrazione di ricavi, spese, costi, attività e passività, divulgazione di informazioni e preparazione di bilanci. Questi standard possono essere orientamenti generali di applicazione generale, nonché standard dettagliati, pratiche e procedure;

      prodotti di una parte: i prodotti nazionali così come sono intesi nell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o le merci che le parti possono concordare, e comprende le merci originarie di tale parte;

      Sistema armonizzato (SA): il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, le sue note legali e le norme adottate e applicate dalle Parti nelle rispettive legislazioni tariffarie;

      misura comprende qualsiasi legge, regolamento, procedura, requisito o prassi;

      nazionale: una persona fisica che sia cittadino o residente permanente di una Parte e qualsiasi altra persona fisica di cui all’allegato 201.1;

      originario significa essere qualificato in base alle norme di origine di cui al capitolo 4 (Norme di origine);

      persona: una persona fisica o un’impresa;

      persona di una Parte: un cittadino o un’impresa di una Parte;

      segretariato: il segretariato istituito a norma dell’articolo 2002, paragrafo 1 (il segretariato);

      impresa statale: un’impresa posseduta o controllata da una Parte mediante interessi di proprietà; e

      territorio: per una Parte, il territorio di tale Parte quale definito nell’allegato 201.1.

    2. Ai fini del presente accordo, salvo indicazione contraria, il riferimento a uno Stato o a una provincia comprende le amministrazioni locali di tale Stato o provincia.

Allegato 201.1: Definizioni specifiche per paese

Ai fini del presente accordo, salvo indicazione contraria:

nazionale comprende anche:

    a) per quanto riguarda il Messico, un cittadino o una cittadina ai sensi degli articoli 30 e 34, rispettivamente, della costituzione messicana; e

    b) per quanto riguarda gli Stati Uniti, “cittadino degli Stati Uniti” come definito nelle disposizioni vigenti dell’Immigration and Nationality Act;

territorio significa:

    a) per quanto riguarda il Canada, il territorio a cui si applicano le sue leggi doganali, comprese le zone al di là delle acque territoriali del Canada all’interno delle quali, in conformità con il diritto internazionale e la sua legislazione nazionale, il Canada può esercitare diritti su questi fondali e sottosuoli e sulle loro risorse naturali;

    b) per quanto riguarda il Messico,

      (i) gli Stati della Federazione e il Distretto Federale,

      (ii) le isole, comprese le scogliere e le chiavi, nei mari adiacenti,

      (iii) le isole di Guadalupe e Revillagigedo situate nell’Oceano Pacifico,

      (iv) la piattaforma continentale e la piattaforma sottomarina di tali isole, isolotti e scogliere,

      (v) le acque del mare territoriale, conformemente al diritto internazionale, e le sue acque marittime interne,

      (vi) lo spazio situato sopra il territorio nazionale, conformemente al diritto internazionale, e l’allegato 201.1

      (vii) tutte le zone situate al di là delle acque territoriali del Messico nelle quali, conformemente al diritto internazionale, compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e al diritto nazionale, il Messico può esercitare diritti sul fondo e sul sottosuolo marino e sulle loro risorse naturali; e

    c) rispetto agli Stati Uniti,

      (i) il territorio doganale degli Stati Uniti, che comprende i 50 Stati, il Distretto di Columbia e Porto Rico,

      (ii) le zone di commercio estero situate negli Stati Uniti e a Porto Rico, e

      (iii) tutte le aree al di là delle acque territoriali degli Stati Uniti all’interno delle quali, in conformità con il diritto internazionale e il suo diritto interno, gli Stati Uniti possono esercitare diritti in relazione a questi terreni e sottosuoli e alle loro risorse naturali.

    Continua al capitolo terzo: Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci

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