Legge sulla sicurezza del trasporto marittimo del 2002
1. Sezione 70102: Valutazioni di vulnerabilità delle strutture e delle navi degli Stati UnitiQuesta disposizione richiederà al segretario del dipartimento in cui opera la guardia costiera di condurre una valutazione dei tipi di navi e delle strutture sulle o adiacenti alle acque degli Stati Uniti per identificare le navi e le strutture che presentano un “alto rischio di essere coinvolte in un incidente di sicurezza dei trasporti”. A tal fine, la Guardia Costiera continuerà a condurre valutazioni dettagliate della vulnerabilità delle navi e delle strutture ad alto rischio, in particolare per identificare e valutare i beni e le infrastrutture critiche, e le minacce e le debolezze nei sistemi di sicurezza fisica, dei passeggeri e del carico. Il segretario può anche accettare valutazioni alternative condotte per conto di un proprietario o operatore. Il Consiglio ha sostenuto l’inclusione di questa disposizione per garantire che il governo si assuma la responsabilità di completare queste valutazioni antiterrorismo e fornire i risultati all’industria.
2. Sezione 70103: Piani di sicurezza per navi e impiantiQuesta disposizione richiede ai proprietari e agli operatori di navi che operano in acque statunitensi di preparare e presentare al Segretario un piano di sicurezza per una nave o un impianto per scoraggiare un incidente di sicurezza dei trasporti nella misura massima possibile. Il Consiglio ha espresso l’opposizione alla lingua “dissuadere nella misura massima possibile”, perché la norma è vaga e imprecisa; tuttavia, questa lingua rimane nella legge finale. Tuttavia, poiché il governo degli Stati Uniti è tenuto ad approvare i piani delle navi come conformi a questo standard, la disposizione non dovrebbe creare preoccupazioni di responsabilità che non esistono altrimenti.1 Il termine “Segretario”, se non diversamente indicato, si riferirà al Segretario del dipartimento sotto il quale opera la Guardia Costiera.I piani di sicurezza delle navi e degli impianti devono essere presentati al Segretario non più di sei mesi dopo la promulgazione di una regolamentazione finale provvisoria in materia. (Tale regolamento finale provvisorio sarà probabilmente promulgato dalla Guardia Costiera nella primavera del 2003). I piani di sicurezza devono anche includere disposizioni per stabilire e mantenere la sicurezza fisica, dei passeggeri e del carico, controllare l’accesso e delineare programmi di formazione per proteggere una nave o un impianto. Il Segretario dovrà poi approvare i piani e fornire un feedback appropriato. È nostra convinzione che la revisione della Guardia Costiera dei piani, così come la regola finale provvisoria, sarà basata sulle regole IMO da approvare nel dicembre 2002 e la recente circolare della Guardia Costiera Navigation and Vessel Inspection (NVIC) 10-02 che abbiamo inoltrato ai membri il 25 ottobre.
3. Sezione 70105: Carte di sicurezza del trasportoQuesta disposizione richiederà al Segretario di promulgare regolamenti per impedire agli individui specificati di entrare in una nave o nell’area dell’impianto portuale a meno che l’individuo abbia una “carta di sicurezza del trasporto” o sia accompagnato da qualcuno che ne ha una. Il Segretario sarà anche responsabile del rilascio di queste carte. Questo requisito è mirato ai lavoratori delle navi e degli impianti portuali statunitensi, e si applicherà solo agli individui stranieri che arrivano nei porti statunitensi via mare e cercano un “accesso senza scorta” alle aree designate all’interno di un impianto portuale. I controlli dei precedenti nazionali – che saranno eseguiti dal governo degli Stati Uniti – saranno una parte del processo di emissione della carta, e i dati biometrici saranno inclusi nella carta.
4. Sezione 70107: Sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo sulla sicurezza dei portiQuesta disposizione aggiunta di recente metterà da parte 15 milioni di dollari all’anno fino al 2008, per lo sviluppo di nuove tecnologie per proteggere i porti degli Stati Uniti. Esempi di possibili usi del fondo di sovvenzione includono: aumentare la capacità delle dogane di ispezionare o mirare le merci, migliorare l’individuazione accurata di esplosivi e materiali e agenti chimici, biologici e radiologici, migliorare le etichette e i sigilli da usare sui container, e includere sensori intelligenti per rilevare materiali pericolosi o radioattivi all’interno di un container.
5. Sezione 70108: Valutazione dei porti stranieriQuesta disposizione richiede al Segretario di valutare l’efficacia delle misure antiterrorismo nei principali porti d’oltremare da cui le navi sono dirette negli Stati Uniti. Gli elementi da valutare includono: lo screening del carico e dei container, l’accesso alle strutture, alle navi e al carico, la sicurezza delle navi e il rispetto degli “standard di sicurezza”. Questi standard non sono definiti nel progetto di legge, ma il Consiglio ha sempre sostenuto che dovrebbero essere simili o coerenti con gli standard sviluppati dall’IMO. Se il segretario trova che un porto specifico non mantiene adeguate misure antiterrorismo, è obbligato a notificare i funzionari stranieri appropriati nel paese ospitante. Egli può anche prescrivere condizioni di ingresso negli Stati Uniti per qualsiasi nave in arrivo da quel porto.
6. Sezione 70111: Identificazione migliorata dei membri dell’equipaggio 2Questa breve disposizione richiederà al Segretario, in consultazione con l’Attorney General degli Stati Uniti e il Segretario di Stato, di richiedere ai membri dell’equipaggio delle navi che fanno scalo nei porti statunitensi di portare e presentare una forma di identificazione che il Segretario decide essere necessaria. Questa disposizione è coerente con i regolamenti già promulgati dalla Guardia Costiera sotto l’autorità legale esistente.
7. Sezione 70113: Sistemi di identificazione automatica (AIS) Il disegno di legge richiederà l’installazione di sistemi AIS su tutte le navi che operano nelle acque degli Stati Uniti in conformità con il seguente calendario di attuazione:
- Tutte le nuove navi costruite dopo il 1 gennaio 2003, devono avere sistemi AIS installati
- Le navi passeggeri, le petroliere e le navi da traino devono avere sistemi AIS installati entro il 1 luglio 2003.
- Tutte le altre navi (comprese le navi di linea) devono avere sistemi AIS installati il 31 dicembre 2004 o dopo
8. Sezione 103: Identificazione internazionale della gente di mareQuesta disposizione richiederà al Segretario di negoziare un accordo internazionale che preveda un sistema internazionale uniforme e completo di identificazione della gente di mare che permetta agli Stati Uniti e ad altri paesi di stabilire con certezza l’identità di qualsiasi marittimo a bordo di una nave nelle acque degli Stati Uniti o di un altro paese. Questo requisito stabilisce anche che se il Segretario non riesce a completare un accordo internazionale entro 2 anni dalla promulgazione della legge, il Segretario deve redigere e presentare al Congresso una legislazione che creerà un sistema uniforme e completo di identificazione per i marittimi. Il Consiglio, oltre a commentare la disposizione sulla carta di sicurezza del trasporto contenuta nella legge, ha sostenuto con forza una disposizione che obbligherebbe gli Stati Uniti a partecipare allo sviluppo e a conformarsi agli standard internazionali uniformi di credenziali dei marittimi sviluppati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). Il Consiglio ha recentemente presentato dei commenti all’Amministrazione Marittima riguardo alla posizione del governo degli Stati Uniti su questo argomento all’ILO.
9. Sezione 108: Emendamenti tecnici riguardanti la trasmissione di certe informazioni alla dogana Il disegno di legge include una serie di emendamenti tecnici al Trade Act del 2002 per quanto riguarda la manifestazione delle esportazioni di merci. I regolamenti in base a questa legge riguardanti la documentazione del carico d’esportazione non saranno proposti dalla dogana fino all’anno prossimo. Il Consiglio ha lavorato con lo staff del Congresso per assicurare che questi emendamenti fossero di fatto “tecnici” e non avrebbero confuso il processo di manifesto delle merci esportate. Gli elementi problematici dei vari elementi tecnici proposti sono stati rimossi dal disegno di legge finale.
Il disegno di legge ora include emendamenti tecnici relativi alle seguenti questioni: notifica alla dogana di carichi impropriamente documentati; modifica dei requisiti di segnalazione per gli accordi di condivisione delle navi per consentire la segnalazione di carichi non documentati da parte della nave che accetta la prenotazione, senza considerare se opera la nave; lo scambio di informazioni con la dogana quando i container sono riassegnati a un’altra nave; e la gestione di spedizioni multiple di container.Questa sezione del disegno di legge include anche emendamenti al Trade Act per richiedere alla Dogana di promulgare regolamenti, entro il 31 ottobre 2003, per fornire il deposito di informazioni elettroniche sull’importazione e l’esportazione del carico per le navi dirette o in partenza dagli USA. Questa disposizione essenzialmente estende di due mesi la scadenza della dogana per conformarsi al Trade Act sull’archiviazione elettronica delle informazioni del manifesto di esportazione.
10. Sezione 111: Performance StandardsQuesta breve disposizione richiederà al Segretario, entro il 1 gennaio 2004, di sviluppare e mantenere un sistema di identificazione, tracciamento e controllo del carico anti-terrorismo per i container spediti da e per gli Stati Uniti direttamente o attraverso un porto straniero. Crediamo che l’attuale sistema AMS per il carico in entrata e il sistema AES per il carico in uscita dovrebbero svolgere questa funzione. Questa disposizione richiede anche che il Segretario sviluppi standard di performance per migliorare la sicurezza fisica dei container, dei sigilli e delle serrature. Sono in corso sforzi per stabilire standard per i sigilli dei container. Invieremo ai membri un memo separato su questo argomento nel prossimo futuro.